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CODICE ETICO

ALLEANZA CONTRO L’EPATITE
- CODICE ETICO -

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione
Il presente Codice etico (di seguito denominato “codice”) reca i valori che guidano il comportamento dei componenti l’Alleanza contro l’epatite (di seguito denominata “Alleanza”) e ne specifica i doveri.

Art. 2 - Disposizioni generali
Ogni componente dell’Alleanza si impegna a rispettare il codice al momento dell’assunzione dell’incarico e a tenere una condotta ispirata ai seguenti principi generali: competenza professionale, lealtà, imparzialità, integrità, onestà.
I membri dell’Alleanza evitano ogni atto o comportamento che violi o possa far ritenere violate le disposizioni di legge o quelle del presente codice.
I rapporti tra i componenti sono improntati a fiducia e collaborazione. Ogni componente si adopera affinché le relazioni con i colleghi siano ispirate ad armonia ed evita atti o comportamenti caratterizzati da animosità o conflittualità.
In aggiunta, i membri dell’Alleanza si impegnano ad adempierne gli obiettivi perseguendo i seguenti valori:
indipendenza, ovvero l’assenza sia di costrizioni o discriminazioni nel processo svolto dall’Alleanza sia l’assenza e/o il rifiuto di subordinazione a qualsiasi interesse esterno;
trasparenza: l’Alleanza persegue la propria missione assicurando, nel contempo, la piena trasparenza delle scelte effettuate; pertanto adotta modelli di organizzazione e gestione per garantire correttezza e veridicità alle comunicazioni sociali. In particolare la redazione di qualsiasi documento contabile e/o sociale avviene nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, adottando le prassi e i principi contabili più avanzati e rappresentando con chiarezza e fedeltà i fatti relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché a quella socio-ambientale. Tutta la comunicazione finanziaria dell’Alleanza si caratterizza non solo per il mero rispetto dei disposti normativi, ma anche per il linguaggio comprensibile e l'esaustività;
qualità del lavoro svolto dall’Alleanza, che si propone di soddisfare appieno le specifiche e le aspettative dei propri soci, con ciascuno dei suoi servizi, attraverso aggiornamenti e approfondimenti costanti. 

Art. 3 - Disposizioni particolari
In riferimento allo specifico oggetto dell’Alleanza, i suoi componenti fanno riferimento ai seguenti valori:
- il primato della persona umana colta nella sua integralità di corporeità e soggettività, quale criterio prioritario di valore sui pur legittimi interessi della scienza in senso lato, e della società. Ciò significa la costante valutazione del rapporto rischio/beneficio diagnostico- terapeutico nella relazione medico-paziente, in vista del bene vita in primis e, coordinatamente, della sua qualità.*
- relativamente agli aspetti di etica sociale, ci si riferirà: all’istanza di Giustizia, declinata secondo i criteri di socialità, sussidiarietà, solidarietà, inclusa la sostenibilità economico-finanziaria, oggettivamente declinata; all’Equità, intesa quale uguale accesso alle migliori cure per uguali necessità di salute, dunque in riferimento alla appropriatezza organizzativa.**

Art. 4 - Conflitto d’interessi
I membri dell’Alleanza si adoperano per prevenire situazioni di conflitto d’interessi con il lavoro proprio dell’Alleanza. Nel caso di presenza di eventuali interessi, anche di natura economica, ne informa i colleghi dell’Alleanza che egli, il coniuge, i parenti entro il quarto grado o i soggetti conviventi abbiano nelle attività o nelle decisioni di propria competenza. Ciascun componente dell’Alleanza si astiene in ogni caso dal partecipare ad attività o decisioni che determinano tale conflitto nell’ambito del lavoro svolto dell’Alleanza, peraltro astenendosi in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza o nei quali, anche in ragione di una grave inimicizia, la propria partecipazione alla trattazione della questione possa ingenerare sfiducia nell’imparzialità del processo svolto dall’Alleanza.

Art. 5 - Riservatezza
L’Alleanza si attiene a criteri di riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme giuridiche vigenti. Inoltre, i collaboratori dell’Alleanza sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l’esercizio della propria attività.

Art. 6 - Regali e Omaggi
Non è ammessa alcuna forma di, né si può ricevere alcun, regalo che possa anche solo essere interpretato come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile all’Alleanza.

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o ai loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio: in ogni caso.

Amministratori e collaboratori dell’Alleanza che ricevono regali od omaggi non previsti dalle fattispecie consentite, sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione al Coordinamento che valuta l’appropriatezza e provvede a far notificare al mittente la politica dell’Alleanza in materia.

In ogni caso, l’Alleanza si astiene da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o codici etici, se noti, delle aziende o degli enti con cui ha rapporti.

Art. 7 - Comunicazione interna ed esterna
La comunicazione dell’Alleanza verso tutti i soggetti “portatori di interessi” nei confronti dell’organizzazione, realizzata attraverso tutti i canali disponibili, è improntata al rispetto del diritto all’informazione; in nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi. Ogni attività di comunicazione interna ed esterna rispetta le leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale, ed è realizzata con chiarezza, trasparenza e tempestività.

Art. 8 - Ruoli interni all’Alleanza
L’Alleanza si dota di una struttura di Coordinamento, che coordina il lavoro dell’Alleanza e ne risponde all’esterno, di cui all’art. 6 del presente codice; e di un segretario, con compiti di: 1. verbalizzazione delle riunioni e conservazione del relativo materiale; 2. comunicazioni interne fra i componenti dell’Alleanza; 3. compiti di supporto al Coordinatore dell’Alleanza nelle comunicazioni esterne.

Art. 9 - Entrata in vigore
Il presente codice entra in vigore il 24-11-2011 e può essere aggiornato sulla base dell’esperienza.

Firmato i componenti dell’Alleanza

Prof. Antonio Gasbarrini
Presidente FIRE Onlus

Ivan Gardini
Presidente EpaC Oonlus

 

* Ciò si desume dalla ininterrotta tradizione dell’etica medica, fino alle odierne codificazioni etico-deontologiche internazionali e nazionali (in particolare, nelle loro ultime revisioni disponibili: World Medical Association (WMA), Medical Ethics Manual; WMA, Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects (in: http://www.wma.net); ICH/GCP, ICH Harmonised Tripartite Guideline - Guideline For Good Clinical Practice (in: http://www.ich.org); FNOM-CeO, Codice di Deontologia medica (in: http://portale.fnomceo.it).
** I citati principi di etica sociale fanno capo ai principi etici informatori del Servizio Sanitario Nazionale (cfr. Legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale"; in Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale (GU) della Repubblica Italiana 28 dicembre 1978, n. 360; Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" in Supplemento Ordinario alla GU 30 dicembre 1992, n. 305; Decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 recante “Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” in Supplemento Ordinario alla GU 15 dicembre 1993, n. 293; Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419” in Supplemento Ordinario alla GU 16 luglio 1999, n. 165.